Parte tutto dalla delibera n.41 del consiglio comunale di Crespellano del 16 aprile 2009 nel quale, senza alcun voto contrario, fu approvato il permesso di costruire di “un fabbricato ad uso industriale “per il trattamento e deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi in via Bargellina”. La delibera venne approvata con 11 voti favorevoli e 2 astenuti. Due consiglieri non partecipano alla votazione (qui i dettagli Delibera CC Crespellano 41-2009).
Vi sono poi atti successivi che richiedono la conformità edilizia dell’impianto e la sua agibilità e relative pratiche vvff.
Con la delibera n.4 del consiglio comunale di Crespellano del 8 febbraio 2012 viene ADOTTATO una variante di al PRG per ampliare le categorie di rifiuto trattate e prevedere la possibilità di un impianto a biomasse. La delibera viene approvata con 9 voti favorevoli, 3 contrari, 1 astenuto. Va sottolineato che la delibera NON ha mai avuto efficacia perchè NON è stata successivamente APPROVATA dal Consiglio Comunale: ricordo che le varianti agli strumenti urbanistici prevedono una fase di adozione, poi una di risposte alle osservazioni e infine l’approvazione. Senza approvazione tutto ciò che è stato solo adottato non ha alcun valore. (qui i dettagli DELIBERA 4 – 8 MARZO 2012)
Il 21 novembre 2014, l’azienda ha presentato alla Provincia di Bologna la richiesta di procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) di competenza Regionale, per “Aumento di capacità dell’impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti urbani provenienti da giardini e parchi” (VIA – Az agricola Gherardi – Delibera RER). Il progetto prevede l’aumento del quantitativo di rifiuti trattabili all’interno dell’impianto esistente in cui si esercita l’attività di gestione dei rifiuti costituita da attività di recupero mediante frantumazione e vagliatura (R3) e messa in riserva (R13). Si mantiene anche nello stato di progetto la quantità di rifiuti gestiti in R13 pari a 3.000 t/a, mentre si vuole portare la potenzialità dell’impianto in R3 dalle attuali 3.000 t/a a 19.000 t/a.
—Dalla delibera Regionale quanto segue—
L’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 208 comma 12 del d.lgs 152/2006 e s.m.i prevede:
la capacità ricettiva totale dell’impianto pari a 25.000 t/anno (rifiuti+legno vergine);
la capacità di stoccaggio istantanea complessiva (rifiuti +legno vergine), pari a 2.154 tonnellate.
L’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 208 comma 12 del d.lgs 152/2006 e s.m. è valida per dieci anni decorrenti dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo;
Sono autorizzate le seguenti operazioni di recupero ai sensi dell’Allegato C parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi:
R3 – Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e le altre trasformazioni biologiche);
R12 – Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;
R13 – Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
Possono essere conferite nell’impianto le seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi:
03.01.01 scarti di corteccia e sughero;
03.01.05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci non contenenti sostanze pericolose, rifiuti provenienti dalla lavorazione del legno vergine;
10.01.01 ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104;
10.01.03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato;
15.01.03 imballaggi in legno;
17.02.01 legno;
19.12.07 legno diverso da quello di cui alle voce
19.12.06;
20.01.38 legno non contenente sostanze pericolose;
20.02.01 rifiuti biodegradabili;
La capacità annua di ricevimento dei rifiuti presso l’impianto sarà suddivisa in 2 fasi temporali precisamente:
I Fase 12.000 t/a complessivi, di cui: 8.000 t/a sottoposti ad operazioni R3-R12; 3.000 t/a ad operazioni R13; 1.000 t/a legno vergine;
II Fase 25.000 t/a complessivi, di cui: 19.000 t/a sottoposti ad operazioni R3-R12; 3.000 t/a ad operazioni R13; 3.000 t/a legno vergine;
Per l’attivazione del secondo step autorizzativo, il Comune dovrà trasmettere, entro 30 gg, alla Regione – Servizio VIPSA, all’ARPAE – SAC di Bologna ed al gestore, una nota che attesti l’apertura del Casello e della Nuova Bazzanese.
La capacità di stoccaggio istantanea complessiva (rifiuti+legno vergine) è pari a 2.154 tonnellate e resta immutata per entrambe le fasi; sono esclusi da tale quantitativo i rifiuti identificati dai seguenti codici CER 10.01.01 e 10.01.03.
E’ prevista inoltre “in relazione agli odori, pur non ipotizzando un incremento di produzione in quanto il tipo di attività e i quantitativi in gioco non sono significativamente diversi dall’attuale situazione”, a scopo cautelativo, la possibilità di eseguire un monitoraggio dell’impatto odorigeno a carico della Ditta, qualora l’Autorità competente Regione Emilia-Romagna e/o ARPAE Distretto, lo dovesse ritenere opportuno a fronte di segnalazioni dei cittadini.
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Qui riassumo gli atti divisi per competenza:
Procedura di VIA LR 9/99 e succ. modifiche e integraz. Regione Emilia – Romagna con istruttoria di ARPAE SAC Bologna;
Pareri sulla procedura di VIA LR 9/99 e succ. modifiche e integraz. Città metropolitana di Bologna
Comune di Valsamoggia;
Autorizzazione Unica (AU) Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s. m. e i. ARPAE SAC Bologna;
Autorizzazione Paesaggistica Comune di Valsamoggia.
Qui l’estratto dei pareri pervenuti alla conferenza di servizio per competenza:
Comune di Valsamoggia PGBO ARPAE 8240 del 06/05/2016 Parere di conformità urbanistica; Proposta di Autoriz.ne paesaggistica Favorevole condizionato
Città metropolitana di Bologna PGBO ARPAE 8659 del 12/05/2016 Parere di conformità al PTCP Favorevole
AUSL di Bologna PGBO ARPAE 13626 del 21/7/2016 Parere Favorevole con prescrizioni
Consorzio della Bonifica Renana PGBO ARPAE 7494 del 27/04/2016 Parere idraulico Favorevole
Vigili del Fuoco – Comando Provinciale PGBO 5624/2016 Parere Favorevole
Per quanto riguarda gli odori, dalla relazione:
“relativamente alla dispersione delle sostanze odorigene sono già adottate all’interno dell’impianto
varie misure di mitigazione, fra le quali la conservazione dei depositi di cippato all’interno
dell’impianto per un massimo di 48 ore prescrizione già presente nell’autorizzazione vigente.
Nel corso del presente procedimento è stato effettuato uno studio olfattometrico da parte del Servizio Territoriale di ARPAE che ha previsto una prima fase di campionamento e la successiva
analisi in olfattometria dinamica secondo quanto indicato dalla norma UNI EN 13725:2004.
Scopo del campionamento era di ottenere informazioni rappresentative sulle caratteristiche tipiche
di una sorgente attraverso il prelievo di opportune frazioni di volume dell’effluente. Il risultato della
prova olfattometrica di un campione e il suo valore di concentrazione di odore, espresso in “unità
odorimetriche europee” per metro cubo d’aria (ouE/m3) è risultato essere talmente basso da far
ritenere la ricaduta sul territorio circostante poco significativo. Tuttavia nei bersagli più prossimi
all’impianto vi sono state delle segnalazione di cattivo odore ed a seguito di dette segnalazioni è
stato effettuato un ulteriore sopralluogo che non ha evidenziato la presenza di cattivi odori in
prossimità dei bersagli.
Pertanto allo stato attuale l’impianto non presenta criticità significative inerenti l’impatto odorigeno”.
Nel frattempo, nel corso del 2015 arriva la richiesta di installazione di una centrale a biogas che NON viene approvata da questa Amministrazione. Qui i dettagli: http://www.danieleruscigno.it/2015/04/04/archiviata-la-richiesta-per-la-centrale-privata-a-syngas-di-crespellano/
E infine l’incidente. Arpae esegue le analisi e scrive una relazione pervenuta il 9 novembre 2017, nella quale non rileva pericolo per la salute pubblica (https://www.facebook.com/DanieleRuscigno1/posts/1548146028610555), conclusione poi ratificata anche nelle successive verifiche pervenute tramite relazione del 17 novembre 2017.
E’ pervenuto anche atto dei VVFF, prot. del 13 novembre 2017, nel quale si dichiarano concluse le operazioni di spegnimento.
ORA, COSA SI PUO’ FARE? Credo che se l’azienda rimarrà in quel luogo, difficilmente si potranno non avere ulteriori problemi in futuro, per questo, raccogliendo una prima volontà espressa questo martedì mattina da parte di uno dei titolari a NON realizzare in quel sito un piccolo impianto a biomasse per l’autoconsumo (teoricamente realizzabile senza autorizzazione ma con una semplice comunicazione), ho proposto di attivare un tavolo di lavoro per trovare un’area alternativa in cui spostare l’intero impianto di trattamento, opzione che ha ottenuto una disponibilità di massima dell’interlocutore. Non sarà un percorso semplice, ma, oltre al monitoraggio continuo del rispetto delle regole attuali, è – allo stato attuale – l’unica strada percorribile rispetto ad una pianificazione che viene dal passato e che però crea grosso impatto nel presente e probabilmente nel futuro.