Coronavirus. DPCM 3 novembre. Emilia-Romagna in Zona GIALLA

CORONAVIRUS. DPCM 3 NOVEMBRE. EMILIA-ROMAGNA IN ZONA GIALLA | È stato firmato nelle ore scorse l’annunciato DPCM che istituisce in Italia zone differenziate a seconda del rischio epidemiologico in corso. La valutazione, che viene effettuata sulla base di 21 indicatori, è nelle mani del Ministero della Salute. Questo significa che, eventuali “cambi di zona”, arriveranno con un’ordinanza del Ministero della Salute e non più con un DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni del DPCM (https://bit.ly/3mPhqya + allegati: https://bit.ly/329GLes) sono valide dal 6 novembre al 3 dicembre.

NORME DI BASE
⚠️ distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
⚠️ lavaggio frequente e igienizzazione delle mani;
⚠️ obbligo di mascherina in tutti i luoghi chiusi, all’aperto (a meno che non si sia completamente isolati) con una forte raccomandazione ad utilizzarla anche in casa se siamo in presenza di familiari fragili o persone non conviventi). Dall’obbligo sono esonerate:- le persone che stanno svolgendo attività sportiva;- i bambini di età inferiore ai 6 anni;- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

🟡🟡QUESTE LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI VALIDE NELLE ZONE GIALLE (tra le quali è compresa anche l’Emilia-Romagna)

👉🏼SPOSTAMENTI
❌Vietato spostarsi tra ore 22.00 e le ore 5.00 salvo per comprovate esigenze lavorative, necessità o motivi di salute.
▶️Fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

👉🏼STRADE O PIAZZE Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento (rimane possibile però passarci e accedere agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private)

👉🏼ATTIVITÀ COMMERCIALI
❌Nei weekend, nei festivi e nei prefestivi sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole
➡️Obbligatorio il distanziamento e l’ingresso dilazionato dei clienti.

👉🏼RISTORAZIONE
✅Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.
❌Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
✅Consentito l’asporto fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.
✅Sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio.Consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai clienti che vi siano alloggiati.Aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante in autostrada, negli ospedali e negli aeroporti.

👉🏼PARCHI e GIARDINI PUBBLICI
✅Consentito l’accesso ma no agli assembramenti

👉🏼SCUOLE
➡️Le scuole superiori adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata.
✅L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina

👉🏼SPORT
✅ Consentito svolgere attività sportiva e motoria all’aperto nel rispetto della distanza interpersonale
✅ Consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. (Gare e allenamenti senza pubblico)
✅ consentita l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi nel rispetto del distanziamento e della normativa vigente.
❌ sospesa l’attività sportiva di base, le scuole, l’attività formativa di avviamento relativa agli sport di contatto, le gare e le competizioni anche a carattere ludico-amatoriale.
❌ Sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali.

SOSPESE/VIETATE:
❌ spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto
❌ mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura
❌ attività dei parchi tematici e di divertimento
❌ attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
❌ attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso
❌ feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose
❌ sagre, fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi
❌ convegni, congressi e altri eventi (se svolti in presenza)
❌ prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni

🟠🟠QUESTE LE ULTERIORI LIMITAZIONI PER LE ZONE ARANCIONI AD ELEVATA GRAVITÀ (Puglia e Sicilia)

👉🏼SPOSTAMENTI
❌ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori indicati come “ad alto rischio” (salvo che per lavoro, necessità, salute, didattica in presenza dove consentita)
❌ vietato uscire dal proprio comune di residenza (salvo che per lavoro, necessità, salute, didattica in presenza dove consentita)
✅ consentito il rientro nelle proprie abitazioni
✅ consentito il transito su questi territori per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni

👉🏼RISTORAZIONE
❌ sospese le attività dei servizi di ristorazione
✅ consentita la consegna a domicilio senza limiti di orario
✅ consentito l’asporto fino alle 22.00

🔴🔴QUESTE LE ULTERIORI LIMITAZIONI PER LE ZONE A MASSIMA GRAVITÀ (Lombardia, Piemonte, Calabria, Valle d’Aosta)

👉🏼SPOSTAMENTI
❌ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori e all’interno del territorio (salvo che per lavoro, necessità, salute, didattica in presenza dove consentita)
✅consentito il rientro nelle proprie abitazioni
✅ consentito il transito su questi territori per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni

👉🏼NEGOZI
❌ sospese tutte le attività commerciali al dettaglio, tranne alimentari e generi di prima necessità indicate nell’allegato 23 (vedi immagine a corredo della pagina)
❌ Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
❌ Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie
❌ sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 (vedi immagine a corredo del testo)

👉🏼RISTORAZIONE
❌ sospese le attività dei servizi di ristorazione
✅ consentita la consegna a domicilio senza limiti di orario
✅ consentito l’asporto fino alle 22.00

👉🏼SPORT
❌ sospese tutte le attività, anche quelle svolte all’aperto nei circoli sportivi
✅ consentito svolgere attività motoria nei paraggi della propria abitazione con obbligo di mascherina
✅ consentito svolgere attività sportiva ma solo all’aperto e in forma individuale

👉🏼SCUOLA
✅ in presenza solo scuola dell’infanzia, scuola primaria e primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado
❌ a distanza superiori e 2° e 3° media
❌ stop ai corsi universitari

👉🏼VARIE
✅ smart working

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