Ecco la legge che istituisce il Comune della Valsamoggia

montev_valsamoggiaE’ stata pubblicata la legge che istituisce il nuovo Comune della Valsamoggia. Di seguito i gli articoli e qui il testo completo della deliberazione legislativa n. 56/2013.

Da sottolineare l’importanza delle Municipalità alle quali sono assegnate per legge (art.2.1) “adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi” e per le quali è prevista la possibilità , già definita in via definitiva dallo studio di fattibilità, di “organi eletti a suffragio universale diretto” (art.2.2).  Inoltre il nuovo Comune mantiene i “benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione europea e dalle leggi statali e regionali” (art.4.1) e si garantisce incentivi finanziari regionali complessivi (art.5) pari a 9 milioni di euro da sommare ai circa 9 milioni di euro statali in 10 anni, la “priorità assoluta nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali”, l’equiparazione “ad una Unione di Comuni ai fini dell’accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni” e  il sostegno anche con una “cessione di quota del patto di stabilità territoriale”. Il tutto garantito dalla norma specifica (art.6) che prevede che “si provveda con l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40”. Il commissario sarà poi supportato da (art.7.3) “un organismo consultivo composto dai Sindaci dei preesistenti Comuni di origine, con il compito di collaborare con il Commissario governativo e fornire ausilio allo stesso nella fase istitutiva del Comune di Valsamoggia”.

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Art. 1
Istituzione del Comune di Valsamoggia mediante fusione
1. Ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e della legge regionale 8 luglio
1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e
alle fusioni di Comuni), è istituito, nella Provincia di Bologna, un unico Comune
mediante fusione dei contigui Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle,
Crespellano, Monteveglio e Savigno, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
2. Il nuovo Comune è denominato Valsamoggia.
3. Il territorio del Comune di Valsamoggia è costituito dai territori già appartenenti
ai Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e
Savigno come risultante dall’allegata cartografia. (continua)


Art. 2
Partecipazione e municipi
1. Ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, la
presente legge prevede che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano
assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
2. Ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo Statuto del
Comune di Valsamoggia può prevedere l’istituzione di municipi nei territori delle
comunità di origine o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunali possono
disciplinare l’organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi
eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la
disciplina sullo status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, del
decreto legislativo n. 267 del 2000 e comunque nei limiti previsti dalla legge
statale.
Art. 3
Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali
1. Il Comune di Valsamoggia subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti
giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Bazzano,
Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno, ai sensi dell’articolo
14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996.
2. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Bazzano, Castello di
Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno sono trasferiti al demanio ed al
patrimonio del Comune di Valsamoggia.
3. Il personale dei preesistenti Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle,
Crespellano, Monteveglio e Savigno è trasferito al Comune di Valsamoggia ai
sensi dell’articolo 2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in
caso di trasferimento d’azienda). Nel trasferimento del personale si osservano le
procedure di informazione e di consultazione di cui all’articolo 47, commi 1, 2, 3 e
4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l’adempimento di
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge
comunitaria per il 1990)).
4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli
strumenti urbanistici, dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano,
Monteveglio e Savigno, restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando
non vi provveda il Comune di Valsamoggia.
5. Fino all’esecutività dei regolamenti del Comune di Valsamoggia continuano ad
applicarsi, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del
1996, negli ambiti territoriali dei Comuni di origine, i regolamenti
precedentemente vigenti adottati dai rispettivi organi comunali per le funzioni e i
servizi rimasti nella competenza dei Comuni. I regolamenti dell’Unione di Comuni
Valle del Samoggia per funzioni o servizi già conferiti dai singoli Comuni
continuano ad applicarsi al Comune di Valsamoggia, fino a eventuali diverse
discipline adottate dal Comune di Valsamoggia a seguito di revoche dei
conferimenti all’Unione.
Art. 4
Norme di salvaguardia
1. L’istituzione del Comune di Valsamoggia non priva i territori montani dei
benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione europea e
dalle leggi statali e regionali. Ai fini dell’attuazione della legge regionale 20
gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) e in parziale deroga a quanto
previsto dall’articolo 1, comma 5 della suddetta legge, il Comune di Valsamoggia
è definito montano limitatamente ai suoi territori individuati come zone montane
dalla Giunta regionale con la propria deliberazione n. 1734 del 2004, attuativa
della legge regionale n. 2 del 2004, e accede ai benefici di legge in relazione alla
popolazione e alla superficie dei suddetti territori.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2015, salvo anticipato scioglimento dell’Unione o
salvo ampliamento del suo ambito territoriale in conformità alla legge regionale
21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle
funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza), sono delegate al Comune di Valsamoggia tutte le funzioni
regionali già delegate all’Unione di Comuni della Valle del Samoggia in materia di
sviluppo della montagna, quali quelle concernenti agricoltura, forestazione ed
assetto idrogeologico, unitamente al relativo personale.

Il Comune di Valsamoggia:
a) eserciterà tali funzioni anche per il territorio del Comune di Monte San Pietro
con il quale dovrà coordinarsi preventivamente attraverso un Comitato
permanente dei Sindaci;
b) sarà destinatario delle eventuali risorse statali e regionali già destinate
all’Unione di Comuni della Valle del Samoggia per l’esercizio di tali funzioni,
quali quelle erogate ai sensi degli articoli 17 e 21 bis della legge regionale 30
giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma
dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), nonché dell’articolo
1, comma 5 bis, della legge regionale n. 2 del 2004.
3. In caso di scioglimento dell’Unione di Comuni della Valle del Samoggia, il
Comune di Valsamoggia ed il Comune di Monte San Pietro disciplineranno gli
aspetti successori inerenti alla gestione dei servizi associati. In mancanza di tale
disciplina condivisa, i Comuni succederanno all’Unione Valle del Samoggia in
tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione
alle obbligazioni si applicheranno i principi della solidarietà attiva e passiva.
4. Dalla data dell’eventuale ampliamento dell’Unione di Comuni della Valle del
Samoggia agli altri Comuni dell’ambito territoriale di cui alla legge regionale n. 21
del 2012, le funzioni di cui al comma 2 sono delegate all’Unione stessa,
unitamente al relativo personale; all’Unione spettano altresì le risorse finanziarie
per l’esercizio delle funzioni richiamate al comma 2.
5. Al fine di monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo di fusione in tutti i
settori amministrativi di competenza regionale ed il concreto impatto del processo
di fusione sui cittadini, sugli enti pubblici e sulle imprese, è istituito senza costi
aggiuntivi a carico del bilancio regionale un Osservatorio regionale del processo
di fusione dei Comuni, di cui fanno parte funzionari del nuovo Comune e
funzionari regionali. La Giunta regionale, con proprio atto:
a) regola le modalità di funzionamento e la composizione dell’Osservatorio,
prevedendo anche la partecipazione di funzionari di altre amministrazioni,
sulla base di accordi con i competenti organi;
b) disciplina i compiti dell’Osservatorio, dando prioritario rilievo alla ricognizione
delle criticità di natura amministrativa, burocratica e organizzativa ed alla
proposizione agli enti competenti di congrue soluzioni operative;
c) prevede periodiche relazioni dell’Osservatorio agli organi di governo della
Regione e del nuovo Comune.

Art. 5
Contributi regionali
1. Nel rispetto, ed in parziale aggiornamento, dei criteri individuati dall’articolo 16
della legge regionale n. 10 del 2008, la Regione quantifica i contributi per le
fusioni in base ai criteri della popolazione e del territorio complessivi, del numero
dei Comuni e del volume complessivo delle spese correnti.
2. La Regione eroga al Comune di Valsamoggia un contributo annuale della
durata complessiva di quindici anni che sarà pari a 705.000 euro per i primi dieci
anni successivi alla fusione e pari a 210.000 euro per i successivi cinque anni.
3. Al Comune di Valsamoggia viene concesso, a titolo di compartecipazione alle
spese iniziali, un contributo straordinario in conto capitale della durata di tre anni,
ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge regionale n. 10 del 2008, pari a
300.000 euro all’anno, che dovrà essere rendicontato di anno in anno alla
Regione stessa.
4. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il Comune di Valsamoggia:
a) ha priorità assoluta nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che
prevedono contributi a favore degli enti locali, ai sensi dell’articolo 16, comma
6, della legge regionale n. 10 del 2008;
b) è equiparato ad una Unione di Comuni ai fini dell’accesso ai contributi previsti
da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme
associative di Comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal
programma di riordino territoriale.
5. La Regione, in armonia con l’evoluzione della disciplina normativa in materia,
sostiene il Comune di Valsamoggia anche mediante cessione di quota del patto
di stabilità territoriale di cui alla legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12 (Patto di
stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna), anche ai fini
dell’ottimizzazione degli investimenti finanziari di sostegno di cui al presente
articolo.
Art. 6
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, si provvede con
l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno
dotati della necessaria disponibilità, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37
della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo
1972, n. 4).
Art. 7
Disposizioni transitorie
1. Dalla data di istituzione del Comune di Valsamoggia viene nominato, per tutti
gli adempimenti necessari e fino all’elezione degli organi del Comune di nuova
istituzione nella tornata elettorale dell’anno 2014, un Commissario governativo, ai
sensi della normativa statale.
2. I Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2013, d’intesa tra loro,
formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena
operatività del Comune di Valsamoggia dal 1° gennaio 2014, sia con riguardo
all’organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei
cittadini, con l’obiettivo di garantire continuità nell’accesso alle prestazioni ed
evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.
3. È istituito un organismo consultivo composto dai Sindaci dei preesistenti
Comuni di origine, con il compito di collaborare con il Commissario governativo di
cui al comma 1 e fornire ausilio allo stesso nella fase istitutiva del Comune di
Valsamoggia.

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