CORONAVIRUS. DPCM 3 NOVEMBRE. EMILIA-ROMAGNA IN ZONA GIALLA | È stato firmato nelle ore scorse l’annunciato DPCM che istituisce in Italia zone differenziate a seconda del rischio epidemiologico in corso. La valutazione, che viene effettuata sulla base di 21 indicatori, è nelle mani del Ministero della Salute. Questo significa che, eventuali “cambi di zona”, arriveranno con un’ordinanza del Ministero della Salute e non più con un DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni del DPCM (https://bit.ly/3mPhqya + allegati: https://bit.ly/329GLes) sono valide dal 6 novembre al 3 dicembre.
NORME DI BASE
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
lavaggio frequente e igienizzazione delle mani;
obbligo di mascherina in tutti i luoghi chiusi, all’aperto (a meno che non si sia completamente isolati) con una forte raccomandazione ad utilizzarla anche in casa se siamo in presenza di familiari fragili o persone non conviventi). Dall’obbligo sono esonerate:- le persone che stanno svolgendo attività sportiva;- i bambini di età inferiore ai 6 anni;- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
QUESTE LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI VALIDE NELLE ZONE GIALLE (tra le quali è compresa anche l’Emilia-Romagna)
SPOSTAMENTI
Vietato spostarsi tra ore 22.00 e le ore 5.00 salvo per comprovate esigenze lavorative, necessità o motivi di salute.
Fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
STRADE O PIAZZE Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento (rimane possibile però passarci e accedere agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private)
ATTIVITÀ COMMERCIALI
Nei weekend, nei festivi e nei prefestivi sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole
Obbligatorio il distanziamento e l’ingresso dilazionato dei clienti.
RISTORAZIONE
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.
Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
Consentito l’asporto fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.
Sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio.Consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai clienti che vi siano alloggiati.Aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante in autostrada, negli ospedali e negli aeroporti.
PARCHI e GIARDINI PUBBLICI
Consentito l’accesso ma no agli assembramenti
SCUOLE
Le scuole superiori adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata.
L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina
SPORT
Consentito svolgere attività sportiva e motoria all’aperto nel rispetto della distanza interpersonale
Consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. (Gare e allenamenti senza pubblico)
consentita l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi nel rispetto del distanziamento e della normativa vigente.
sospesa l’attività sportiva di base, le scuole, l’attività formativa di avviamento relativa agli sport di contatto, le gare e le competizioni anche a carattere ludico-amatoriale.
Sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali.
SOSPESE/VIETATE:
spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto
mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura
attività dei parchi tematici e di divertimento
attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso
feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose
sagre, fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi
convegni, congressi e altri eventi (se svolti in presenza)
prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni
QUESTE LE ULTERIORI LIMITAZIONI PER LE ZONE ARANCIONI AD ELEVATA GRAVITÀ (Puglia e Sicilia)
SPOSTAMENTI
vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori indicati come “ad alto rischio” (salvo che per lavoro, necessità, salute, didattica in presenza dove consentita)
vietato uscire dal proprio comune di residenza (salvo che per lavoro, necessità, salute, didattica in presenza dove consentita)
consentito il rientro nelle proprie abitazioni
consentito il transito su questi territori per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni
RISTORAZIONE
sospese le attività dei servizi di ristorazione
consentita la consegna a domicilio senza limiti di orario
consentito l’asporto fino alle 22.00
QUESTE LE ULTERIORI LIMITAZIONI PER LE ZONE A MASSIMA GRAVITÀ (Lombardia, Piemonte, Calabria, Valle d’Aosta)
SPOSTAMENTI
vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori e all’interno del territorio (salvo che per lavoro, necessità, salute, didattica in presenza dove consentita)
consentito il rientro nelle proprie abitazioni
consentito il transito su questi territori per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni
NEGOZI
sospese tutte le attività commerciali al dettaglio, tranne alimentari e generi di prima necessità indicate nell’allegato 23 (vedi immagine a corredo della pagina)
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie
sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 (vedi immagine a corredo del testo)
RISTORAZIONE
sospese le attività dei servizi di ristorazione
consentita la consegna a domicilio senza limiti di orario
consentito l’asporto fino alle 22.00
SPORT
sospese tutte le attività, anche quelle svolte all’aperto nei circoli sportivi
consentito svolgere attività motoria nei paraggi della propria abitazione con obbligo di mascherina
consentito svolgere attività sportiva ma solo all’aperto e in forma individuale
SCUOLA
in presenza solo scuola dell’infanzia, scuola primaria e primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado
a distanza superiori e 2° e 3° media
stop ai corsi universitari
VARIE
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